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Organo di Garanzia

L'organo di garanzia è un organo collegiale della scuola secondaria di I e II grado, ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia.

Cosa fa

L’organo di garanzia è un organo collegiale della scuola secondaria italiana di primo e secondo grado. Il suo funzionamento è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti e viceversa. Esso è sempre presieduto dal Dirigente Scolastico e, pur nel rispetto delle autonomie delle singole istituzioni scolastiche, è di norma composto, per la scuola Secondaria di Primo Grado da un docente designato dal Consiglio d’Istituto e da due rappresentanti eletti dai genitori.

Ha come principale obiettivo: promuovere serietà educativa e condivisione delle responsabilità, dei processi e degli esiti da parte di studenti e genitori. Il suo compito, pertanto, è quello di intervenire quando vi siano due parti che esprimono opinioni diverse su un fatto o un problema che abbia a che fare con i diritti, i doveri o la disciplina degli studenti. Rispetto alle parti questo organismo è un luogo “terzo”, cioè esterno alla disputa, con funzione simile a quella dell’arbitro.

La sua competenza è estesa sia ai vizi di procedura che a quelli di merito. Le sue funzioni sono:

  • prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola e in merito all’applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
  • evidenziare eventuali irregolarità nel regolamento interno d’istituto;
  • esaminare e valutare gli eventuali ricorsi presentati in seguito all’irrogazione di una sanzione disciplinare, sottoscritti dallo studente o dai familiari, pervenuti entro quindici giorni dalla notifica.

L’Organo di garanzia ha il compito di deliberare in primo luogo circa l’ammissibilità del ricorso e, in caso affermativo, di valutare la correttezza della procedura messa in atto per l’irrogazione delle sanzioni.

L’ammissibilità del ricorso è legata a:

  1. aspetti non presi in esame durante l’accertamento;
  2. carenza di motivazione;
  3. eccesso della sanzione.

La mancata indicazione di tali aspetti rende il ricorso irricevibile.

Valutata la correttezza o meno del procedimento seguito per l’irrogazione della sanzione, l’OdG, con delibera motivata presa a maggioranza semplice dei presenti (non è ammessa l’astensione dal voto), può confermare la sanzione inflitta, rendendola esecutiva, o revocarla, rinviando il caso all’organo di competenza, che ha l’obbligo di riesame e di eliminazione del vizio rilevato. Prima di prendere una decisione, questo organismo deve invitare tutte le parti ad esporre le proprie ragioni per indurle a collaborare alla soluzione della contesa, ricreando un clima di serenità e di cooperazione.